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0404-Dotazione organica

0404-Normativa - Dotazione organica

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33
((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013
Testo in vigore dal: 23-6-2016

- DLgs 14 marzo 2013, n. 33:

  • Art. 16, c. 1, 2
  • Art. 17, c. 1, 2

Art. 16

Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 

Art. 17
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato
1. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ((...)) ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2016, N. 97)).
2. ((Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni)) pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, ((...)) con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.

 


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