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0201-Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

0201-Normativa -Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo

Riferimento normativo

DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33

((Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.)) (13G00076) (GU n.80 del 5-4-2013 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/2013 - Testo in vigore dal: 23-6-2016
  • Art. 13, c. 1, lett. a
  • Art. 14
  • LEGGE 5 luglio 1982, n. 441, art. 2, 3, 4, 7 - Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. (GU n.194 del 16-7-1982 )
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:

    a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze; ...

Art. 14

 1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, ((anche se non di carattere elettivo)), di livello statale regionale e locale, ((lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano)) i seguenti documenti ed informazioni:
   a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
   b) il curriculum;
   c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
   d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
   e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
   f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonche' le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
 

   ((1-bis. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui al comma 1 per i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione.

   1-ter. Ciascun dirigente comunica all'amministrazione presso la quale presta servizio gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente.

   1-quater. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, da indicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determina responsabilita' dirigenziale ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Del mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi.

   1-quinquies. Gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si applicano anche ai titolari di posizioni organizzative a cui sono affidate deleghe ai sensi dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' nei casi di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e in ogni altro caso in cui sono svolte funzioni dirigenziali. Per gli altri titolari di posizioni organizzative e' pubblicato il solo curriculum vitae.)) 

   2. ((Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui ai commi 1 e 1-bis entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili ai sensi dell'articolo 5.))

 

DECRETO-LEGGE 24 aprile 2014, n. 66
Misure urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale. (14G00079) (GU n.95 del 24-4-2014 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 (in G.U. 23/06/2014, n. 143).


Art. 13

(Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle societa' partecipate)


1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, e' fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo. ((Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori al limite fissato dal presente articolo)). ...

Determinazione n. 241 del 08/03/2017 da sito ANAC

(pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale   n. 70 del 24-3-2017)

Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione dell’art. 14 del d.lgs. 33/2013  «Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di  amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi  dirigenziali» come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016.
Linee guida – formato pdf (169 Kb)
- Allegato n. 1-  Elencazione esemplificativa dei  titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e  i titolari di incarichi dirigenziali
Allegato n. 2- Modello per la comunicazione e pubblicazione dei dati della variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali cessati dalla carica o dall’incarico
Allegato n. 3- Modello di dichiarazione della situazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziali

Allegato n. 4- Modello di attestazione di variazione patrimoniale dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e dei titolari di incarichi dirigenziale

Delibera numero 382 del 12/04/2017
Sospensione dell’efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all’applicazione dell’art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.

Vigente al: 1-12-2016  

    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA
 
la seguente legge:
Art. 1.
 
  Le disposizioni della presente legge si applicano:
    1) ai membri del Senato  della  Repubblica  e  della  Camera  dei deputati;
    2) al Presidente del Consiglio dei Ministri,  ai  Ministri,  ((ai Vice Ministri,)) ai Sottosegretari di Stato;
    3) ai  consiglieri  regionali  ((e  ai  componenti  della  giunta regionale));
    4) ai consiglieri provinciali  ((e  ai  componenti  della  giunta provinciale));
    5) ((ai consiglieri di comuni capoluogo di provincia  ovvero  con popolazione superiore ai 15.000 abitanti;))
    5-bis) ai membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.

Art. 2.
 
Entro tre mesi  dalla  proclamazione  i  membri  del  Senato  della Repubblica ed i membri  della  Camera  dei  deputati  sono  tenuti  a depositare  presso  l'ufficio   di   presidenza   della   Camera   di appartenenza:
    1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su  beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri;  le  azioni  di societa'; le  quote  di  partecipazione  a  societa';  l'esercizio  di funzioni  di  amministratore  o   di   sindaco   di   societa',   con l'apposizione  della   formula  "sul  mio   onore   affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero";
    2)  copia  dell'ultima   dichiarazione   dei   redditi   soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
    3)  una  dichiarazione  concernente  le  spese  sostenute  e   le obbligazioni   assunte   per   la   propaganda   elettorale    ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di  materiali  e  di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal  partito o dalla formazione politica della cui lista hanno  fatto  parte,  con l'apposizione  della  formula  "sul  mio   onore   affermo   che   la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate  le  copie  delle  dichiarazioni  di  cui  al  terzo   comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659,  relative  agli eventuali contributi ricevuti.
  Gli adempimenti indicati nei numeri 1  e  2  del  comma  precedente concernono anche la situazione patrimoniale e  la  dichiarazione  dei redditi ((del coniuge non separato, nonche' dei figli e  dei  parenti entro il secondo grado di parentela, se gli stessi vi consentono)).

I  senatori  di  diritto,   ai   sensi   dell'articolo   59   della Costituzione, ed i senatori  nominati  ai  sensi  del  secondo  comma dell'articolo 59 della Costituzione sono tenuti a  depositare  presso l'ufficio di presidenza del Senato della Repubblica le  dichiarazioni di  cui  ai   numeri  1  e  2  del  primo  comma,  entro   tre   mesi, rispettivamente, dalla cessazione dall'ufficio  di  Presidente  della Repubblica o dalla comunicazione della nomina.

 Art. 3.

  Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della  dichiarazione  dei  redditi  soggetti  all'imposta sui redditi delle  persone  fisiche,  i  soggetti  indicati  nell'articolo 2 sono tenuti  a  depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione  patrimoniale  di  cui  al  numero  1  del primo comma del medesimo  articolo  2  intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione  dei  redditi. A tale adempimento annuale si applica il penultimo comma dell'articolo 2.

Art. 4.

  Entro  tre  mesi successivi alla cessazione dall'ufficio i soggetti indicati  nell'articolo  2 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente  le  variazioni  della  situazione patrimoniale di cui al numero  1  del  primo  comma del medesimo articolo 2 intervenute dopo l'ultima  attestazione.  Entro  un  mese successivo alla scadenza del relativo  termine,  essi  sono  tenuti  a  depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.   Si applica il secondo comma dell'articolo 2.   Le disposizioni ontenute  nei precedenti commi non si applicano nel caso  di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo della Camera di appartenenza.

LEGGE 5 luglio 1982, n. 441
Disposizioni per la pubblicita' della situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti. (GU n.194 del 16-7-1982 )
Data Pubblicazione Aggiornamenti all'articolo 
10/01/1986 La LEGGE 27 dicembre 1985, n. 816 (in G.U. 10/01/1986, n.7) ha disposto (con l'art.1) la modifica dell'art. 1 numero 5.
09/07/2012 La LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera a)) l'introduzione del numero 5-bis) all'art. 1.
09/07/2012 La LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 10, comma 1.
09/07/2012 La LEGGE 6 luglio 2012, n. 96 (in G.U. 09/07/2012, n.158) ha disposto (con l'art. 14, comma 3, lettera c)) la modifica dell'art. 11, comma 1.
05/04/2013 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1.
05/04/2013 Il DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) ha disposto (con l'art. 52, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 2.

 


MODULISTICA:

Allegato 3 Modulo Dichiarazione Patrimoniale - docx doc

DLgs 39 2013 Modulo Dichiarazione doc


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