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2302-Accesso civico

Accesso Civico

L’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 ha introdotto il nuovo istituto dell’

ACCESSO CIVICO

: qualora la pubblica amministrazione abbia l'obbligo di pubblicare un documento, un’informazione o un dato e non provveda, chiunque ha il diritto di richiedere tale documento o informazione o dato. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata ed è gratuita.
L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero gli comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
La richiesta di accesso civico deve essere presentata al responsabile della trasparenza.
Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo.

La Flavia Servizi srl non si è dotata di regolamento del diritto di accesso, per cui si atterrà a quanto previsto dal succitato articolo, successive modificazioni integrazioni

per le richieste utilizzare la casella email accesso.civico@flaviaservizi.it