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flavia servizi srl nuova denominazione dal 02.mag.2017 di flavia acque srl, comune ladispoli, servizio idrico integrato, depurazione trattamento acque, case acqua, trasporto scolastico, parcheggi, urp, tributi, farmacie. dal 02.mag.2017 incorpora Ala Servizi srl del Comune di Ladispoli.
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2301 - Prevenzione della Corruzione

2013dlgs33
2301-Normativa

Sottocategorie

230101 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013

230102 - Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013

230103 - Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012

vedi. 230101 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

  • 230103_RELAZIONE_ANNUALE_RPCT_2022                                                                                                    

230104 - Atti di accertamento delle violazioni

Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39
Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190. (13G00081) (GU n.92 del 19-4-2013 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/05/2013

Art. 18
Sanzioni
1. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati. Sono esenti da responsabilita' i componenti che erano assenti al momento della votazione, nonche' i dissenzienti e gli astenuti.
2. I componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. Il relativo potere e' esercitato, per i Ministeri dal Presidente del Consiglio dei ministri e per gli enti pubblici dall'amministrazione vigilante.
3. Le regioni, le province e i comuni provvedono entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ad adeguare i propri ordinamenti individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari.
4. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3 trova applicazione la procedura sostitutiva di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.
5. L'atto di accertamento della violazione delle disposizioni del presente decreto e' pubblicato sul sito dell'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

  • alla date del i 29.06.2020 NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI o RILEVATE ANOMALIE
  • alla date del i 31.12.2020 NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI o RILEVATE ANOMALIE

230190 - Segnalazioni di illecito – whistleblowing

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - WHISTLEBLOWING

Accedi al servizio: https://flaviaservizi.whistleblowing.it/

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle persone che operano nel contesto del settore pubblico in qualità di:

  • dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, e art. 3 D.Lgs. n. 165/2001, rispettivamente con rapporto di lavoro di diritto privato o con rapporto di lavoro assoggettato a regime pubblicistico;
  • lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
  • lavoratori o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
  • liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
  • persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Descrizione

Il "whistleblowing" è uno strumento introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (per esempio un fornitore, un cliente...) di un’azienda del settore pubblico o privato, nello svolgimento delle proprie mansioni, possono segnalare in modo riservato e protetto, situazioni, fatti e circostanze che, ragionevolmente, possono portare a ritenere che durante la propria attività si siano verificate una irregolarità o un fatto illecito.

"Whistleblower" in inglese significa “soffiatore di fischietto”: il termine è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama e richiede l’attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate.

Il “whistleblower” (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che lavora in un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un’azienda).

Ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, le condotte illecite segnalate devono riguardare situazioni, fatti, circostanze, di cui il soggetto sia venuto a conoscenza «in ragione del rapporto di lavoro».

Vi rientrano:

  • fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito
  • notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casualeIn attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, è stato emanato il D.Lgs. n. 24/2023 riguardante "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali".

Il decreto è entrato in vigore il 30 marzo 2023 e le disposizioni ivi previste sono divenute efficaci dal 15 luglio 2023.

Come stabilito da citato decreto l'ANAC con deliberazione n. 311 del 12 luglio 2023 ha adottato apposite Linee Guida relative alle procedure per la presentazione e la gestione delle segnalazioni esterne.

Come fare

Per effettuare una segnalazione basta accedere al servizio dal pulsante sottostante e compilare il modulo in maniera anonima.

La segnalazione sarà inviata come unico destinatario al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Flavia Servizi srl. Per ragioni di completezza, è opportuno evidenziare che la segnalazione potrà essere inviata, sotto forma di denuncia, all’autorità giudiziaria o contabile.

I segnalanti possono utilizzare invece direttamente il canale esterno dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), raggiungibile all'indirizzo

https://whistleblowing.anticorruzione.it, quando:

  • non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna, ovverossia quando questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge; 
  • la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
  • la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:

  • la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
  • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Cosa serve

Non occorre altro che accedere al modulo di segnalazione on line dal pulsante sottostante. Si avrà la facoltà di fornire dati personali, altrimenti il tutto avverrà in maniera anonima.

Cosa si ottiene

Protezione della riservatezza dei segnalanti

  • L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni
  • La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante
  • La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato
  • La protezione della riservatezza è estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante

La tutela a tutti i segnalanti (dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti per il settore pubblico) si applica anche:

  • quando i rapporti giuridici non sono ancora iniziati, se le informazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
  • durante il periodo di prova;
  • successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso dello stesso rapporto giuridico (art. 3, co. 4).

Protezione dei dati personali

  • Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati
  • Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall'articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
  • Le segnalazioni interne ed esterne e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali

Ritorsioni

Nell'ambito della disciplina sul whistleblowing, si definisce ritorsione nei confronti del segnalante qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato

Competenza ad accertare la ritorsione

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad ANAC che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

Al fine di dare prova della ritorsione:

  • ANAC deve accertare che il comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione
  • Una volta che il segnalante provi di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo, spetta al datore di lavoro l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione
  • Trattandosi di una presunzione di responsabilità, è necessario che le prove in senso contrario emergano nel contraddittorio davanti ad ANAC. A tal fine è fondamentale che il presunto responsabile fornisca tutti gli elementi da cui dedurre l'assenza della natura ritorsiva della misura adottata nei confronti del segnalante

Protezione da ritorsione estesa ad altri soggetti

Il D.lgs. n. 24/2023 ha sensibilmente esteso il novero dei soggetti meritevoli di tutele da ritorsioni ed in particolare:

  • al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all'interno del medesimo contesto lavorativo)
  • alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
  • ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente
  • agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

Non punibilità del segnalante

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni: coperte dall'obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge

Perdita delle tutele

Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare

Misure di sostegno ai segnalanti

Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

È istituto presso l'ANAC

l'elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno. L'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, contiene gli enti del Terzo settore che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Tempi e scadenze

La Direttiva UE sul Whistleblowing prevede un massimo di 7 giorni per dare un primo riscontro al segnalante circa l’avvenuta ricezione della segnalazione e 90 giorni per comunicare lo stadio delle indagini

Accedi al servizio: https://flaviaservizi.whistleblowing.it/

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      • 1113- Bandi Anni Precedenti
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FLAVIA SERVIZI S.R.L.
Indirizzo Sede legale LADISPOLI (RM) VIALE EUROPA 20 CAP 00055
Indirizzo PEC info@pec.flaviaservizi.it - Indirizzo email info@flaviaservizi.it - tel/fax : +39 06.99.47.210
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IN DATA 11/ottobre/2017 E' STATO DICHIARATO CHE LA SOCIETA' E' SOTTOPOSTA ALL'ALTRUI ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO AI SENSI DELL'ART. 2497-BIS C.C. - INIZIO CONTROLLO
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